COS'E'
Il servizio consente il rilascio di un certificato che attesta lo status giuridico del richiedente (indagato o parte offesa) durante la fase delle indagini preliminari.
CHI PUO’ RICHIEDERLO
L'indagato o la parte offesa e i rispettivi avvocati difensori muniti di nomina o delega
COSA OCCORRE
Presentare la richiesta, esclusivamente on line, secondo le modalità di seguito specificate, mediante l’utilizzo del modulo, scaricabile dal sito web della Procura e allegato in fondo a questa pagina:
Richiesta ex art. 335 cpp avanzate da indagato, persona offesa e rispettivi difensori
L’art. 335 c.p.p. consente l’accesso ai dati del registro notizie di reato agli indagati, alle persone offese ed ai rispettivi difensori, con esclusione di ogni altro soggetto.
Modalità di presentazione dell’istanza e adempimenti preliminari dell’Ufficio sportello
Attesa la delicatezza del contenuto degli atti in esame, non è ammessa la delega a terzi per il ritiro degli atti, a meno che non vi sia nomina difensiva.
Ove l’istanza riguardi le iscrizioni in qualità di persona offesa è consigliabile allegare copia della denuncia/querela per cui vi è richiesta di notizia.
LA FIGURA DELL’INVESTIGATORE PRIVATO
Lo studio investigativo, non essendo riconducibile ad alcuna delle figure del codice di rito, né potendo essere assimilato all’avvocato difensore, non è legittimato a richiedere notizie ex art. 335 c.p.p. (riservate ad indagato, persona offesa e rispettivi difensori).
[L’attività di investigazione privata è disciplinata dal Decreto del Ministro dell’Interno n° 269 dell’1.12.2010, avente ad oggetto “Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti”.
L’art. 5 del citato decreto individua due tipologie di attività di indagine “esercitata nel rispetto della legislazione vigente e senza porre in essere azioni che comportino l’esercizio di pubblici poteri, riservate agli organi di Polizia ed alla magistratura inquirente”, ovvero: investigazione privata (lettera a) ed informazioni commerciali (lettera b).
Per quanto riguarda l’attività di investigazione privata, il citato art. 5 prevede sei categorie di attività, da A1 a A6 .
Quanto alle modalità di esercizio di siffatta attività, l’art. 5 più volte richiamato precisa testualmente che “per lo svolgimento delle attività di cui ai punti da a.I), a.II), a.III) e a.IV) i soggetti autorizzati possono, tra l'altro, svolgere, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi dell'articolo 259 del Regolamento d'esecuzione TULPS: attività di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici, ripresa video/fotografica, sopralluogo, raccolta di informazioni estratte da documenti di libero accesso anche in pubblici registri, interviste a persone anche a mezzo di conversazioni telefoniche, raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente”.
La norma appena ricordata non contempla affatto l’accesso agli atti di un procedimento penale o comunque l’accesso a notizie relative ad un procedimento penale, e comunque dalla stessa non è possibile dedurre che, in considerazione della formulazione aperta della norma (“…i soggetti autorizzati possono, tra l'altro…), l’accesso alle notizie ed agli atti del procedimento penale -in quanto non espressamente escluso- sarebbe dunque consentito, dal momento che:
a) in primo luogo, è esplicitamente previsto che i documenti consultabili siano quelli di libero accesso anche in pubblici registri, laddove, nel caso di specie, si tratta di atti che, per loro natura, non sono di libero accesso, ma ordinariamente coperti da segreto;
b) in secondo luogo, l’accesso agli atti (ed alle notizie relative ad atti) di un procedimento penale è per legge riservato a soggetti qualificati e comunque determinati, ovvero indagato, persona offesa e rispettivi difensori.]
Quanto all’accesso agli atti di un procedimento penale, eventuali istanze presentate da tali studi e società assimilate saranno rimesse alla valutazione dell’Ufficio.
A CHI RIVOLGERSI
All'Ufficio Sportello della Procura di Parma - Piano Terra - Stanza 11.
Telefono: 05211968245
ORARIO: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
Responsabile:
Nunzia DEL VECCHIO (Funzionario)
COSTO
Esente da costi
TEMPISTICA
20 gg.