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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma

Certificato dello stato di indagato o parte offesa (ART.335 C.P.P.)

INFORMAZIONI GENERALI

COS'E'

Il servizio consente il rilascio di un certificato che attesta lo status giuridico del richiedente (indagato o parte offesa) durante la fase delle indagini preliminari.

CHI PUO’ RICHIEDERLO

L'indagato o la parte offesa e i rispettivi avvocati difensori muniti di nomina o delega

COSA OCCORRE

Presentare la richiesta, esclusivamente on line, secondo le modalità di seguito specificate, mediante l’utilizzo del modulo, scaricabile dal sito web della Procura e allegato in fondo a questa pagina:

Richiesta ex art. 335 cpp avanzate da indagato, persona offesa e rispettivi difensori

L’art. 335 c.p.p. consente l’accesso ai dati del registro notizie di reato agli indagati, alle persone offese ed ai rispettivi difensori, con esclusione di ogni altro soggetto.

Modalità di presentazione dell’istanza e adempimenti preliminari dell’Ufficio sportello

  1. Le richieste vanno presentate esclusivamente on line, secondo le modalità di seguito specificate, mediante l’uso del modulo, scaricabile dal sito web della Procura e in calce a questa pagina;
  2. il difensore dell’indagato e quello della persona offesa presentano la richiesta attraverso la posta elettronica certificata all’indirizzo   depositoattipenali.procura.parma@giustiziacert.it, allegando in ogni caso copia del tesserino di iscrizione all’ordine forense, atto di nomina con firma autenticata (da valere esclusivamente ai fini della richiesta ex art. 335 c.p.p.), documento di identità del cliente (il documento della parte privata viene chiesto al solo fine di consentire all’ufficio di verificare l’esattezza dei dati anagrafici);
  3. le parti private (indagato, persona offesa) presentano la richiesta utilizzando l’indirizzo di posta ordinaria 335.procura.parma@giustizia.it, allegando al modulo una copia del documento di identità in corso di validità;
  4. solo in casi eccezionali, valutabili dal responsabile dell’Ufficio sportello, la richiesta potrà essere depositata a mani;
  5. ricevuta la richiesta, l’Ufficio sportello provvede preliminarmente a controllare che la documentazione allegata alla richiesta sia completa, invitando -in caso contrario- il richiedente alla regolarizzazione dell’istanza (richieste ex art. 335 cpp incomplete o non depositate secondo le formalità appena descritte non avranno ulteriore corso);
  6. la risposta dell’Ufficio sportello in ordine alla richiesta di iscrizioni deve avvenire nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 20 giorni; essa viene fornita:
  • quanto al Difensore, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo del predetto,
  • quanto alla parte privata, mediante consegna a mani del richiedente, previa identificazione attraverso documento di identità in corso di validità e firma per ricevuta;

Attesa la delicatezza del contenuto degli atti in esame, non è ammessa la delega a terzi per il ritiro degli atti, a meno che non vi sia nomina difensiva.

Ove l’istanza riguardi le iscrizioni in qualità di persona offesa è consigliabile allegare copia della denuncia/querela per cui vi è richiesta di notizia.

LA FIGURA DELL’INVESTIGATORE PRIVATO

Lo studio investigativo, non essendo riconducibile ad alcuna delle figure del codice di rito, né potendo essere assimilato all’avvocato difensore, non è legittimato a richiedere notizie ex art. 335 c.p.p. (riservate ad indagato, persona offesa e rispettivi difensori).

[L’attività di investigazione privata è disciplinata dal Decreto del Ministro dell’Interno n° 269 dell’1.12.2010, avente ad oggetto “Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti”.

L’art. 5 del citato decreto individua due tipologie di attività di indagine “esercitata nel rispetto della legislazione vigente e senza porre in essere azioni che comportino l’esercizio di pubblici poteri, riservate agli organi di Polizia ed alla magistratura inquirente”, ovvero: investigazione privata (lettera a) ed informazioni commerciali (lettera b).

Per quanto riguarda l’attività di investigazione privata, il citato art. 5 prevede sei categorie di attività, da A1 a A6 .

Quanto alle modalità di esercizio di siffatta attività, l’art. 5 più volte richiamato precisa testualmente che “per lo svolgimento delle attività di cui ai punti da a.I), a.II), a.III) e a.IV) i soggetti autorizzati possono, tra l'altro, svolgere, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi dell'articolo 259 del Regolamento d'esecuzione TULPS: attività di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici, ripresa video/fotografica, sopralluogo, raccolta di informazioni estratte da documenti di libero accesso anche in pubblici registri, interviste a persone anche a mezzo di conversazioni telefoniche, raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente”.

La norma appena ricordata non contempla affatto l’accesso agli atti di un procedimento penale o comunque l’accesso a notizie relative ad un procedimento penale, e comunque dalla stessa non è possibile dedurre che, in considerazione della formulazione aperta della norma (“…i soggetti autorizzati possono, tra l'altro…), l’accesso alle notizie ed agli atti del procedimento penale -in quanto non espressamente escluso- sarebbe dunque consentito, dal momento che:

a) in primo luogo, è esplicitamente previsto che i documenti consultabili siano quelli di libero accesso anche in pubblici registri, laddove, nel caso di specie, si tratta di atti che, per loro natura, non sono di libero accesso, ma ordinariamente coperti da segreto;

b) in secondo luogo, l’accesso agli atti (ed alle notizie relative ad atti) di un procedimento penale è per legge riservato a soggetti qualificati e comunque determinati, ovvero indagato, persona offesa e rispettivi difensori.]

Quanto all’accesso agli atti di un procedimento penale, eventuali istanze presentate da tali studi e società assimilate saranno rimesse alla valutazione dell’Ufficio.

A CHI RIVOLGERSI

All'Ufficio Sportello della Procura di Parma - Piano Terra - Stanza 11.

Telefono: 05211968245

ORARIO: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;

Responsabile:

Nunzia DEL VECCHIO (Funzionario)

COSTO

Esente da costi

TEMPISTICA

20 gg.

 

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