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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma

SANZIONI AMMINISTRATIVE

INFORMAZIONI GENERALI

Certificato delle sanzioni amministrative: nel certificato, intestato ad un ente, sono riportate le iscrizioni esistenti nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, ad eccezione di quelle relative ai provvedimenti di applicazione della sanzione su richiesta ed ai provvedimenti di applicazione della sanzione pecuniaria all'esito del procedimento per decreto, come previsto dall'art. 31 D.P.R. 313/2002 - Testo Unico sul Casellario.

Si ricorda che i certificati del casellario giudiziale hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio.

Ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 i fatti e le qualità personali oggetto del certificato delle sanzioni amministrative possono essere autocertificati dall'interessato in sostituzione del certificato emesso dall'ufficio Locale del Casellario Giudiziale.

Dal 1° gennaio 2012 i certificati rilasciati da questo Casellario ai privati non potranno essere esibiti ad altre Pubbliche Amministrazioni e gestori di pubblici servizi (art. 40 d.p.r. 28/12/2000). Per effetto dell’entrata in vigore delle modifiche all’art. 40 d.p.r. 445/2000 tutte le certificazioni riporteranno, a pena di nullità, la seguente dicitura: "A partire dal 1 Gennaio 2012 il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40 c.2 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445)".

La modifica introdotta dalla norma ha lo scopo di promuovere l’utilizzo dell’autocertificazione da parte del privato cittadino: infatti, il comma 1 dell’art. 40 d.p.r. 445/2000 , come modificato dall’art.15 della legge 183/2011, prevede che nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione o con i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà siano sempre sostituiti con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, cioè con le cd autocertificazioni.

L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. 445/2000) ma non costa nulla.

Pertanto dal 1°/01/2012 non dovranno più essere richiesti i certificati da produrre a Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici servizi (es. certificati da produrre per la partecipazione a gare d’appalto pubbliche, concessione di cittadinanza italiana etc.)

Rimane la possibilità per questo Casellario di rilasciare i certificati ad uso privato.Si ricorda che il privato cittadino può ricorrere all’autocertificazione anche nei rapporti con enti privati (banche, assicurazioni, sportelli postali etc…) purchè questi vi acconsentano.

A CHI RIVOLGERSI

Il certificato può essere richiesto a qualsiasi Ufficio Locale del Casellario presso le Procure della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza del richiedente.

A Parma l'ufficio locale del Casellario Giudiziale si trova presso il Palazzo di Giustizia - Procura della Repubblica - Ufficio Casellario Giudiziale - Piano Terra - Stanza 13.
 

Ufficio Casellario Giudiziale

Piano: Terra - stanza 13

Telefono: 05211968213-8209

Responsabile:

Nunzia DEL VECCHIO (Funzionario)
Orario:  

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Il certificato si richiede compilando una domanda in carta libera, indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale - Ufficio Locale del Casellario Giudiziale.

Per i certificati delle sanzioni amministrative allegare:

  • fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento del rappresentante legale;
  • fotocopia non autenticata dell’atto dal quale risulta la rappresentanza legale;
  • eventuale atto di delega sottoscritta da entrambi e copia del documento di identità;
  • n.1 marca da bollo da 16.00 euro e n.2 marche da bollo da 3.92 euro per le richieste urgenti, con ritiro del certificato dal giorno successivo;
  • n.1 marca da bollo da 16.00 euro e n.1 marca da bollo da 3.92 euro per le richieste NON urgenti, con ritiro del certificato per il ritiro dopo 3 giorni lavorativi.

La richiesta può essere consegnata da persona delegata dall'interessato, il quale dovrà comunque firmare personalmente l’istanza e l’atto di delega, come previsto dai modelli predisposti.

I cittadini non appartenenti all’Unione Europea devono esibire il permesso di soggiorno non scaduto, con copia delle ricevute, qualora ne sia stato richiesto il rinnovo.

L’ufficio è esentato da ogni responsabilità per le false dichiarazioni rese dagli interessati o da terzi (art. 73 D.P.R. 445/2000).

TERMINI PER IL RILASCIO

certificati delle sanzioni amministrative:

I certificati “urgenti” possono essere richiesti utilizzando il modulo riportato nella sezione MODULI e ritirati presso lo Sportello del Casellario Giudiziale

 

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