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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma

Certificato dello stato del procedimento

Richiesta di informazioni sullo stato del procedimento

COS'E'

Il servizio consente il rilascio di un certificato che attesta del procedimento.

Pur in assenza di disposizioni normative che contemplassero l’accesso ad informazioni sullo stato del procedimento, prassi consolidate presso gli Uffici giudiziari prevedevano la comunicabilità di siffatte informazioni a richiesta sia delle persone offese che degli indagati.

L’art. 1, comma 26, della legge 23 giugno 2017 n. 103, ha modificato l’art. 335 c.p.p., introducendo il comma 3 ter, avente ad oggetto il diritto della persona offesa ad essere informata dall’Autorità giudiziaria sullo stato del procedimento [L’art. 335, comma 3 ter. c.p.p., recita testualmente: «3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo»]: la novità consiste nella comunicabilità delle notizie a prescindere dall’autorizzazione del magistrato.

Considerando nel loro complesso le prassi già vigenti e l’innovazione legislativa appena riportata, si rende pertanto necessario disciplinare le modalità di accesso a tale tipo di informazioni

CHI PUO’ RICHIEDERLO

Le parti private (indagato, persona offesa) e i rispettivi avvocati difensori muniti di nomina o delega

COSA OCCORRE

Presentare la richiesta, esclusivamente on line, secondo le modalità di seguito specificate, mediante l’utilizzo del modulo, scaricabile dal sito web della Procura e allegato in fondo a questa pagina:

Pertanto:

  1. Le richieste vanno presentate esclusivamente on line, secondo le modalità di seguito specificate, mediante l’uso del modulo, scaricabile dal sito web della Procura;
  2. il difensore dell’indagato e quello della persona offesa presentano la richiesta attraverso la posta elettronica certificata all’indirizzo depositoattipenali.procura.parma@giustiziacert.it, allegando in ogni caso copia del tesserino di iscrizione all’ordine forense, atto di nomina con firma autenticata (da valere esclusivamente ai fini della richiesta ex art. 335 c.p.p.), documento di identità del cliente [il documento della parte privata viene chiesto al solo fine di consentire all’ufficio di verificare l’esattezza dei dati anagrafici];
  3. le parti private (indagato, persona offesa) presentano la richiesta utilizzando l’indirizzo di posta ordinaria 335.procura.parma@giustizia.it, allegando al modulo una copia del documento di identità in corso di validità; trattandosi di un accesso di natura eccezionale, non è ammessa la delega ad altro privato;
  4. solo in casi eccezionali, valutabili dal responsabile dell’Ufficio sportello, la richiesta potrà essere depositata a mani;
  5. quando siano trascorsi sei mesi dalla presentazione della querela o della denuncia (e quindi non dalla iscrizione del fascicolo, che di regola avviene in data successiva), la persona offesa può chiedere notizie sullo stato del procedimento previa esibizione di copia della denunzia o della querela e di un documento di identità, anche se non abbia effettuato in precedenza una richiesta ex art.335 c.p.p.;
  6. negli altri casi (ovvero quando il privato, sia indagato che persona offesa, abbia già effettuato una richiesta ex art.335 c.p.p.), alla richiesta debbono essere allegati il documento di identità e la comunicazione rilasciata ex art.335 c.p.p. (per il privato), ovvero l’atto di nomina depositato in segreteria, la tessera di iscrizione all’ordine professionale e la comunicazione rilasciata ex art.335 c.p.p. (per il difensore);
  7. l’ufficio sportello accerta la legittimazione a ricevere le informazioni mediante interrogazione del SICP, tesa a verificare tra l’altro che il nominativo del difensore richiedente risulti effettivamente annotato, e predispone la risposta;
  8. la risposta sarà consegnata a mani al privato, mentre al difensore sarà inoltrata attraverso la posta elettronica;
  9. al fine di razionalizzare il servizio e di non gravare ulteriormente una struttura di per sé già gravata di adempimenti, le richieste sullo stato del procedimento non possono essere reiterate se non quando siano trascorsi almeno 20 giorni da una precedente richiesta;
  10. è assolutamente vietata qualsiasi altra forma (telefonica, verbale) sia di richiesta che di risposta.

Attesa la delicatezza del contenuto degli atti in esame, non è ammessa la delega a terzi per il ritiro degli atti, a meno che non vi sia nomina difensiva.

Ove l’istanza riguardi le iscrizioni in qualità di persona offesa è consigliabile allegare copia della denuncia/querela per cui vi è richiesta di notizia.

LA FIGURA DELL’INVESTIGATORE PRIVATO

Lo studio investigativo, non essendo riconducibile ad alcuna delle figure del codice di rito, né potendo essere assimilato all’avvocato difensore, non è legittimato a richiedere notizie ex art. 335 c.p.p. (riservate ad indagato, persona offesa e rispettivi difensori).

[L’attività di investigazione privata è disciplinata dal Decreto del Ministro dell’Interno n° 269 dell’1.12.2010, avente ad oggetto “Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti”.

L’art. 5 del citato decreto individua due tipologie di attività di indagine “esercitata nel rispetto della legislazione vigente e senza porre in essere azioni che comportino l’esercizio di pubblici poteri, riservate agli organi di Polizia ed alla magistratura inquirente”, ovvero: investigazione privata (lettera a) ed i

A CHI RIVOLGERSI

All'Ufficio Sportello della Procura di Parma - Piano Terra - Stanza 11.

Telefono: 05211968245

ORARIO: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;

Responsabile:

Nunzia DEL VECCHIO (Funzionario)

COSTO

Esente da costi

TEMPISTICA

20 gg.

 

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