COS'E'
Il servizio consente il rilascio di un certificato che attesta del procedimento.
Pur in assenza di disposizioni normative che contemplassero l’accesso ad informazioni sullo stato del procedimento, prassi consolidate presso gli Uffici giudiziari prevedevano la comunicabilità di siffatte informazioni a richiesta sia delle persone offese che degli indagati.
L’art. 1, comma 26, della legge 23 giugno 2017 n. 103, ha modificato l’art. 335 c.p.p., introducendo il comma 3 ter, avente ad oggetto il diritto della persona offesa ad essere informata dall’Autorità giudiziaria sullo stato del procedimento [L’art. 335, comma 3 ter. c.p.p., recita testualmente: «3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo»]: la novità consiste nella comunicabilità delle notizie a prescindere dall’autorizzazione del magistrato.
Considerando nel loro complesso le prassi già vigenti e l’innovazione legislativa appena riportata, si rende pertanto necessario disciplinare le modalità di accesso a tale tipo di informazioni
CHI PUO’ RICHIEDERLO
Le parti private (indagato, persona offesa) e i rispettivi avvocati difensori muniti di nomina o delega
COSA OCCORRE
Presentare la richiesta, esclusivamente on line, secondo le modalità di seguito specificate, mediante l’utilizzo del modulo, scaricabile dal sito web della Procura e allegato in fondo a questa pagina:
Pertanto:
Attesa la delicatezza del contenuto degli atti in esame, non è ammessa la delega a terzi per il ritiro degli atti, a meno che non vi sia nomina difensiva.
Ove l’istanza riguardi le iscrizioni in qualità di persona offesa è consigliabile allegare copia della denuncia/querela per cui vi è richiesta di notizia.
LA FIGURA DELL’INVESTIGATORE PRIVATO
Lo studio investigativo, non essendo riconducibile ad alcuna delle figure del codice di rito, né potendo essere assimilato all’avvocato difensore, non è legittimato a richiedere notizie ex art. 335 c.p.p. (riservate ad indagato, persona offesa e rispettivi difensori).
[L’attività di investigazione privata è disciplinata dal Decreto del Ministro dell’Interno n° 269 dell’1.12.2010, avente ad oggetto “Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti”.
L’art. 5 del citato decreto individua due tipologie di attività di indagine “esercitata nel rispetto della legislazione vigente e senza porre in essere azioni che comportino l’esercizio di pubblici poteri, riservate agli organi di Polizia ed alla magistratura inquirente”, ovvero: investigazione privata (lettera a) ed i
A CHI RIVOLGERSI
All'Ufficio Sportello della Procura di Parma - Piano Terra - Stanza 11.
Telefono: 05211968245
ORARIO: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
Responsabile:
Nunzia DEL VECCHIO (Funzionario)
COSTO
Esente da costi
TEMPISTICA
20 gg.